INTERROGAZIONE

Oggetto: Interrogazione sulla determina a contrarre in affidamento diretto dell’Accordo Quadro per il Servizio di Supporto Giuridico

Premesso che
  • Con determinazione n. 36 del 05.02.2025, l’amministrazione comunale aggiudicava l’Accordo Quadro per l’affidamento del servizio di supporto giuridico al RUP, con eventuali prestazioni di carattere economico finanziario, in relazione alle procedure di affidamento dei Settori Servizi alla Persona e Servizi culturali e ICT, per la durata di 48 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione dell’Accordo Quadro stesso, a favore dello STUDIO LEGALE GALBIATI SACCHI E ASSOCIATI, con sede in Milano, via Durini 24,e ciò ai termini e alle condizioni previste nei relativi allegati;
  • Certamente, l’Accordo Quadro, così come previsto dall’art. 59, commi 1 e 3 del D. Lgs. N. 36/2023 rappresenta uno strumento contrattuale che consente di disporre di prestazioni professionali qualificate determinandone, anticipatamente, i relativi costi;
  • Nello specifico, tale Accordo Quadro appare necessario per fornire assistenza professionale al Settore Servizi alla Persona e Settore Servizi culturali e ICT al fine di poter svolgere nel prossimo quadriennio diverse procedure di evidenza pubblica per l’affidamento a soggetto esterno della gestione di servizi di competenza dell’Ente;
Considerato che
  • Codesta Giunta ha deciso di procedere all’affidamento diretto selezionando il contraente senza ricorrere a procedura di gara e, quindi, così come previsto dalle modifiche introdotte dai decreti legislativi D.Lgs. 36/2023 e D.Lgs. 209/2024, di procedere con affidamento “sotto soglia”;
  • L’istituto dell’affidamento diretto si configura quale meccanismo di aggiudicazione peculiare nell’ambito della contrattualistica pubblica, rappresentando una deroga rispetto al paradigma concorsuale che impronta il sistema degli appalti pubblici;
  • Il carattere derogatorio dell’istituto non può, tuttavia, tradursi in un’incontrollata discrezionalità delle stazioni appaltanti, le quali restano vincolate ai principi di trasparenza, imparzialità, proporzionalità e non discriminazione, sanciti dal Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea e trasposti nell’ordinamento nazionale attraverso la disciplina codicistica. L’assenza di un confronto competitivo formale, infatti, non esonera le amministrazioni dall’obbligo di garantire na selezione del contraente fondata su criteri oggettivi e verificabili, in modo da prevenire condotte elusive che possano alterare il regolare funzionamento del mercato degli appalti pubblici;
  • In tale prospettiva, la giurisprudenza ha più volte chiarito che l’affidamento diretto, pur essendo caratterizzato da una minore rigidità procedurale rispetto alle procedure di gara, non può essere inteso quale strumento di mera semplificazione burocratica, dovendo invece rispondere a requisiti di logicità, coerenza e congruità economica;
  • L’intervento normativo operato dal D.lgs. 36/2023 ha inciso in modo rilevante sull’ambito applicativo dell’affidamento diretto, ridefinendo le soglie economiche entro cui le amministrazioni possono legittimamente ricorrere a tale modalità di aggiudicazione. L’attuale quadro normativo prevede che, per i servizi e le forniture, l’affidamento diretto sia ammesso sino all’importo di 140.000 euro;
  • Tuttavia, con particolare riguardo al D.lgs. 209/2024, tale ampliamento è stato bilanciato dall’introduzione di maggiori vincoli motivazionali finalizzati a scongiurare la degenerazione dell’istituto in un meccanismo di assegnazione sistematica dei contratti pubblici in assenza di qualsiasi forma di concorrenzialità. L’affidamento diretto non può costituire una modalità ordinaria e generalizzata di selezione del contraente, dovendo le amministrazioni dimostrare in modo inequivocabile che la scelta dell’operatore economico sia giustificata da valutazioni di convenienza, economicità e specificità della prestazione richiesta (cfr., Consiglio di Stato, Sez. III, sent. 7896/2024).
Considerato inoltre che
  • Nell’affidamento diretto di specie, non risultano evidenziati i necessari criteri di convenienza, economicità e specificità della prestazione richiesta. Criteri che, tale interrogazione vuole semplicemente indagare e conoscere;
  • Nello specifico, lo Studio Legale Galbiati Sacchi e Associati, con sede in Milano, appare, prima facie, uno Studio legale non espressamente ed esclusivamente specializzato in diritto amministrativo. Invero, tale Studio Legale appare avere un focus operativo soprattutto nell’ambito del diritto bancario, del diritto societario, nell’M&A e nella corporate governance;
  • Nell’Elenco Prezzi allegato, si rileva un compenso orario di € 252,00 “al lordo dello sconto offerto” che appare in linea per prestazioni professionali più rivolte a società commeciali che non ad un ente pubblico.
Si chiede al Sindaco e alla Giunta:
  1. Per quali motivi e sulla base di quali considerazioni è stata assunta la scelta di procedere all’affidamento diretto per i servizi di supporto giuridico senza ricorrere a procedure di gara che avrebbero potuto garantire un confronto concorrenziale in termini sia di prezzi che di esperienza professionale;
  2. Per quali motivi l’affidamento diretto è stato effettuato in favore dello Studio Legale Galbiati Sacchi e Associati, con sede in Milano, rispetto al quale non si ha immediata evidenza (e la presente interrogazione richiede opportuni chiarimenti in merito) della maturata esperienza nello specifico settore amministrativo.

Villasanta, 5 maggio 2025

Per il gruppo consiliare VILLASANTA CIVICA

Gianbattista PINI